QUANDO I MAGISTRATI SBAGLIANO – MA CHE COLPA ABBIAMO NOI?…

L’avvocato penalista Aurelia De Nunzio del Foro di Napoli è intervenuta ai Seminari organizzati dalla Camera Europea di Giustizia al Tribunale di Napoli e dall’UIF sulle nuove leggi che regolano la responsabilità dei magistrati.

Pubblichiamo i brani più significativi della sua relazione, che riguarda specificamente le violazioni di tipo disciplinare, con relative conseguenze per il magistrato. Da notare, come sottolinea l’avvocato De Nunzio, che la segnalazione per la richiesta di azioni disciplinari può, secondo la legge, essere inoltrata da “chiunque ne abbia interesse”.

 

LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI

I magistrati nell’esercizio della loro funzione possono incorrere, oltre che nelle ipotesi di responsabilità civile, descritte nella Legge 117/88, anche in ipotesi di mera responsabilità disciplinare.

Si tratta di un sistema sanzionatorio parallelo ed indipendente da quello della responsabilità civile, che è stato radicalmente trasformato dal Decreto legislativo 109/2006 e dalla Legge 269/2006.

Prima della riforma del 2006 la disciplina si limitava a configurare l’ipotesi disciplinare ogni qualvolta il magistrato mancasse ai suoi doveri o tenesse una condotta immeritevole o compromettente per il prestigio dell’Ordine Giudiziario, affidando l’individuazione delle singole ipotesi alla sezione disciplinare del CSM.

La RIFORMA DEL 2006 è improntata invece sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari, con l’introduzione di tre specifiche categorie: illeciti disciplinari nell’esercizio della funzioni, quelli commessi fuori dall’esercizio delle funzioni e quelli derivanti da reato.

 

GLI ILLECITI DISCIPLINARI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. Sono disciplinati all’articolo 2 del Decreto legislativo che prevede un elenco tassativo tra cui: 1) comportamenti in violazione dell’articolo 1 (doveri del magistrato) che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 2) omissione della comunicazione al CSM della sussistenza di una della incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario (incompatibilità di sede per parentela o affinità di professioni); 3) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 4) i comportamenti abitualmente scorretti nei confronti delle parti, avvocati, periti e collaboratori; 5) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; 6) il sottrarsi in modo ingiustificato all’attività di sevizio; 6) la divulgazione, anche per mera negligenza, di segreti di ufficio. Resta esclusa dall’alveo dell’illecito disciplinare l’attività di interpretazione del fatto e delle prove.

Schermata 2015-12-30 alle 08.32.33Secondo un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare non basta il mero compimento da parte del magistrato di atti scorretti o contrari alla legge, essendo necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve godere il magistrato (Cassazione 16626/2007).

E’ lecito chiedersi, alla luce di siffatto orientamento, quale possa essere la condotta scorretta e contraria alla legge che non arrechi pregiudizio al prestigio della Magistratura e, di conseguenza, lederne la fiducia e considerazione.

 

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUORI DALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. L’articolo 3 fa un dettagliato elenco delle condotte tenute dal magistrato al di fuori dell’esercizio delle funzioni che possono da vita ad un procedimento disciplinare. Tra le più rilevanti: 1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; 2) il frequentare una persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione trattato dallo stesso magistrato; 3) frequentare consapevolmente persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito una condanna alla reclusione superiore a tre anni o sottoposto a misura di sicurezza, salvo sia intervenuta riabilitazione; 4) intrattenere consapevolmente rapporti di affari con tali persone; 5) assunzione di incarichi extragiudiziari senza l’autorizzazione del Csm; 6) svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o che possono arrecare pregiudizio all’assolvimento dei doveri di cui all’articolo 1; 7) ogni comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del Magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

 

GLI ILLECITI DISCIPLINARI DERIVANTI DA REATO, infine, sono disciplinati all’articolo 4 e sono riferiti a: 1) di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per un delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge prevede la reclusione sola o congiunta a pena pecuniaria; 2) per il delitto colposo alla pena della reclusione o dell’arresto, qualora il fatto costituente reato sia connotato da una particolare gravità, 3) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del Magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere esercitata.

 

LE SANZIONI DISCIPLINARI. L’apparato sanzionatorio è previsto all’articolo 5 e articolato sul criterio “tale crimen talis poena”. Le sanzioni previste dalla legge sono: ammonimento; censura; perdita anzianità; incapacità temporanea, sospensione dalle funzioni, rimozione. L’articolo 13, inoltre, prevede la sanzione accessoria del trasferimento di ufficio che può essere disposta dalla Sezione disciplinare del Csm, quando per la condotta tenuta, la permanenza del magistrato può essere lesiva per il buon andamento dell’amministrazione della Giustizia.

Il trasferimento è obbligatorio qualora il Magistrato sia incorso nelle violazioni previste all’articolo 2 comma 1 lett. a) o nel caso in cui sia inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. Il trasferimento può essere adottato, in via cautelare e provvisoria, su richiesta del Ministro della Giustizia o del Procuratore Generale, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza.

L’articolo 14 affida la titolarità dell’azione disgiuntamente al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L’azione proposta dal Ministro è però facoltativa, mentre il Procuratore ha l’obbligo di esercitare l’azione, dandone comunicazione al Ministro e al Csm. Il Ministro ha facoltà, inoltre, di chiedere che l’azione disciplinare sia estesa ad altri fatti, mentre il Procuratore può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, sebbene la stessa sia stata promossa dal Ministro.

La segnalazione ai titolari dell’azione può essere fatta da chiunque ne abbia interesse, inoltrando le segnalazioni, denunce ed esposti (aventi come destinatario il Ministro/Procuratore) al Csm, ai dirigenti degli uffici, ai Presidenti di Sezione o del Collegio. L’articolo 14 comma 4 prevede degli obblighi di comunicazione tra detti uffici delle condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare.

L’articolo 15 disciplina i limiti temporali dell’azione, il cui omessa osservanza ne determina l’estinzione, sempre che l’incolpato vi consenta.

Il Procuratore Generale, nel caso in cui rilevi che il fatto addebitato non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante, o forma oggetto di una denuncia non circostanziata o non rientra in una delle fattispecie tipiche di cui agli articoli 2-3-4, o se dalle indagini svolte il fatto si rileva inesistente, può esercitare il suo autonomo potere di archiviazione di cui al comma 5 bis dell’articolo 16. Il provvedimento di archiviazione è trasmesso al Ministro della Giustizia, il quale può chiedere copia degli atti (entro 10 giorni) e nei successivi 60 giorni chiedere al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione di una udienza di discussione orale formulando l’incolpazione. Ove il Ministro non avanzi detta richiesta nel termine, il provvedimento di archiviazione diventa efficace.

 

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La richiesta di indagini del Ministro al Procuratore, o la comunicazione da parte di questi al Csm, scandisce l’avvio del procedimento disciplinare (articolo 15 comma 3). A pena di nullità entro 30 giorni dall’inizio dell’azione deve essere data comunicazione all’incolpato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un magistrato o, in alternativa, da un avvocato o consulente tecnico.

Schermata 2015-12-30 alle 08.32.08Svolte le indagini il Pubblico Ministero (le cui funzioni sono esercitare dal Procuratore Generale o altro Magistrato del suo ufficio) formula le richieste conclusive con l’invio del fascicolo alla Sezione disciplinare del Csm.

Nel caso in cui decida per l’esclusione dell’addebito, procederà a richiesta motivata per la declaratoria di non luogo a procedere che, salvo intervento del Ministro, verrà decisa in camera di consiglio dalla Sezione disciplinare.

Nel caso in cui il Procuratore Generale decida per l’incolpazione, chiederà la fissazione dell’udienza di discussione orale, dandone comunicazione al Ministro, che potrà chiedere l’integrazione, e, nel caso di azione da lui promossa, la modifica della contestazione.

La discussione orale, fissata con Decreto del Presidente di Sezione, previa comunicazione alle parti, avviene in pubblica udienza con l’assunzione, anche di ufficio, delle prove ritenute utili, oltre acquisizione documentale, letture etc. La Sezione delibera immediatamente irrogando la sanzione o escludendo l’addebito con Sentenza, che può essere impugnata innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, che dovrà decidere entro sei mesi dalla proposizione.

L’articolo 25 prevede la possibilità di richiedere la revisione delle sentenze divenute irrevocabili e, nel caso di accoglimento, la Sezione disciplinare revocherà la precedente revisione, determinando il diritto del Magistrato alla integrale ricostruzione della carriera e al percepimento degli emolumenti arretrati.

 

Nella foto di apertura l’avvocato Aurelia De Nunzio durante il suo intervento al Seminario organizzato dalla Camera Europea di Giustizia e dall’UIF Napoli presso il Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale. A sinistra il giornalista Ermanno Corsi, interlocutore fisso dei Seminari, che riprenderanno giovedì 14 gennaio 2016.


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