Regione Campania di nuovo nella bufera per la nomina del Garante dei diritti dei disabili. Il Tar della Campania, infatti, contesta la legittimità del provvedimento adottato e ne chiede l’annullamento.
E’ la seconda volta, nel giro di pochi mesi, che la giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato) cassano una decisione adottata dal Consiglio regionale. E’ successo con il Difesore Civico della Campania, l’avvocato Giuseppe Fortunato, che dopo sei anni di battaglie giudiziarie e sette sentenze favorevoli si è insediato poche settimane fa: una sentenza – l’ultima del Consiglio di Stato – che fa scuola, perchè antepone il merito, la professionalità e soprattutto la comparazione dei curricula alla scelta politico-clientelare.
Stesso copione, ora, con il Garante per i diritti dei disabili. Il voto del Consiglio aveva premiato tale Adamo Bove il 25 giugno 2018, con un vero plebiscito (33 voti). Ha fatto ricorso al Tar uno dei partecipanti, Paolo Colombo, ora è arrivata la sentenza che dà ampiamente ragione ai motivi dello stesso Colombo.
La nomina – è chiaramente spiegato nella sentenza – viene annullata per “eccesso di potere per arbitrarietà, macroscopica illogicità, errato presupposto, violazione delle leggi regionali 25/2017 e 17/1996; per difetto di motivazione; per eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per mancata predeterminazione di autolimiti”.
Ancora una volta la Regione Campania si difende sostenendo che “la designazione ha carattere fiduciario e latamente politico, frutto di una valutazione ‘para-politica‘ fatta sulla base di una votazione a voto segreto”. Il Tar adesso – così come il Consiglio di Stato nel caso del Difensore civico – smantella questa “teoria” e riconduce il tutto entro i binari del merito, delle capacità professionali del candidato, delle esperienze maturate in quel delicato settore, e soprattutto impone il criterio – sempre disatteso – della comparazione dei curricula.
Ad un esame dettagliato dei due profili, emerge “una divergenza di professionalità, di titoli e di esperienza così eclatante e indiscutibile da rendere la scelta dell’amministrazione irragionevole e, quindi, illegittima”.
Precisa ancora il Tar: “Dalla ricostruzione dei tratti essenziali del profilo del garante, emerge che la nomina dello stesso non rientri tra gli atti di natura politica, ma tra quelli amministrativi, caratterizzati da una ampia discrezionalità, e quindi sindacabili dal giudice amministrativo”.
Nel curriculum di Bove, ad esempio, è presente una sola precedente esperienza, presso un’associazione sportiva. Stop. Mentre il curriculum di Colombo è denso di precedenti esperienze professionali, soprattutto in campo legale (è avvocato) ma anche in quello dell’assistenza sociale.
Tra qualche settimana, il 21 novembre, il Tar dovrà affrontare un altro caso simile, ovvero la nomina del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. A questo punto è ovvio quale sia l’unico criterio da rispettare e seguire: il merito e non l’appartenza politica / partitica, la professionalità e non il clientelismo fino ad oggi imperante. Si volta pagina.
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