CRAC BANCHE VENETE – TRUFFATI NON ADERISCANO A OFFERTE ELEMOSINA

Elio Lannutti

Elio Lannutti

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dissestate da una gestione fraudolenta del credito e del risparmio avallate da Bankitalia e Consob, che nonostante precise denunce inoltrate a partire dal 2008, non  hanno attivato alcuna azione preventiva a tutela di 210.000 famiglie, truffate dai vertici che hanno ricevuto bonus milionari come premialità di vantaggio per i crac provocati, coi risparmiatori ricattati ed obbligati ad acquistare azioni illiquide gonfiate da perizie di comodo commissionate dai cda, pena la mancata erogazione di mutui, fidi, prestiti, continuano ad evocare tragedie greche, qualora non vengano accettate elemosine di 9 euro a titolo per la Popolare di Vicenza, il 15% del valore “bruciato” per Veneto Banca, entro il 22 marzo 2017.

Adusbef e Federconsumatori, che dopo aver valutato e respinto l’offerta elemosina, ideata per inibire il contenzioso giudiziario e le azioni di rivalsa, ribadiscono ancora una volta ai truffati di non accettare offerte offensive, ma di aderire all’azione giudiziaria contro i vertici delle due banche, di Consob e Bankitalia, alla luce  della  sentenza di Cassazione, Sez. I Civ., n. 23418 del 17 novembre 2016, che fa definitivamente cessare  l’immunità giudiziaria delle autorità di vigilanza sul sistema bancario, con una  decisione che costituisce l’ultima definitiva parola su una delle più tristi pagine di scandali finanziari italiani iniziataa nel 983, che consacra la responsabilità extracontrattuale della Consob (e di Bankitalia) per omissione di vigilanza con la responsabilità solidale dei suoi funzionari ed esperti che hanno contribuito a provocare il danno patrimoniale subito dagli investitori.

Il principio, affacciatosi timidamente nel nostro ordinamento con la sentenza della Suprema Corte n. 3132 del 3 marzo 2001 come “responsabilità da prospetto”, per non avere la Consob controllato la veridicità dei dati contenuti nel prospetto informativo di emissione di alcuni titoli atipici, e per non essere intervenuta, una volta accertata tale falsità ed incompletezza, con iniziative interdittive sulla circolazione, è stato poi rafforzato con le decisioni della Corte di Cassazione n. 4587 del 25 febbraio 2009 e la recente 23418 del 17 novembre 2016 che hanno esteso siffatta responsabilità anche ai funzionari Consob che abbiano agito con dolo e colpa grave.

Già i default obbligazionari dello scorso decennio (Cirio, Parmalat, Argentina, ecc.) avevano fatto riemergere il dubbio sulla legittimità dell’operato delle Autorità per aver consentito la negoziazione di tali obbligazioni da parte delle banche nel territorio nazionale, ed ora coi recentissimi nuovi episodi di crisi finanziarie e depauperamento dei portafogli degli investitori (azionisti Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Banca Popolare di Bari) hanno fatto riaprire drammaticamente il dibattito sul controllo sulla stabilità delle banche, sulla trasparenza nella vendita di titoli illiquidi (come le azioni non quotate) e sulla inspiegabile mancata osservanza da parte degli intermediari degli obblighi informativi rafforzati introdotti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi e sul Testo Unico Bancario, che impone una vigilanza preventiva sulle banche.

L’azione di responsabilità nei confronti delle Autorità di Vigilanza si palesa l’unica strada percorribile, anche per l’aggressione al capiente patrimonio di Bankitalia e Consob, pertanto invece di aderire ad una proposta che aggiunge la beffa alla truffa conclamata, per salvare i mandarini delle due autorità dalle azioni di responsabilità, Adusbef e Federconsumatori invitano gli azionisti Di Veneto Banca e BpVi a compilare il modulo pubblicato sul sito http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9922 per esperire un’ azione di responsabilità per omessa vigilanza.

 

QUI IL MODULO PER CITARE BANCHE,BANKITALIA CONSOB, IN GIUDIZIO

http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9922

 


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