ANATOCISMO: INVECE DI RESTITUIRE O COMPENSARE L’ILLECITO PRELIEVO DI CIRCA 7 MILIARDI DI EURO, LE BANCHE MINACCIANO IL BLOCCO DEI CONTI CORRENTI A PMI CHE NON PAGANO 4° TRIMESTRE 2016 ENTRO 1.3 2017. ADUSBEF HA PRESENTATO ESPOSTI-DENUNCE A 15 PROCURE DELLA REPUBBLICA, CONTRO BANCHE E BANKITALIA, PUBBLICANDO SUL SITO WWW.ADUSBEF.IT FAC-SIMILE DI AUTOTUTELA.
L’odiosa pratica di far pagare gli interessi sugli interessi (anatocismo), adottata dalle banche per oltre mezzo secolo, espressamente vietata sia dall’art.1283 del Codice Civile che dal legislatore dal 1 gennaio 2014, debellata in Cassazione e Corte Costituzionale dopo 20 anni di battaglie giudiziarie dell’Adusbef, recepita nel 2013 dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che modificando l’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario), aveva reso illegittima a decorrere dal 1/1/2014, ogni prassi anatocistica nei rapporti bancari, vietando l’addebito di interessi passivi, è diventata di nuovo a tutti gli effetti consentita su base annua dal 1 ottobre 2016, da un emendamento del 7 aprile 2016, approvato al Senato dalla maggioranza di Governo con il decreto di riforma delle banche di credito cooperativo e dalla delibera 343 del Comitato interministeriale credito e risparmio, presieduto dal ministro dell’Economia Padoan, varata il 3 agosto 2016, in attuazione dell’articolo 120 del Tub, che accoglie l’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016.
In virtù della legge n.147/2013, a partire quindi dal 1 gennaio 2014 e fino al 30 settembre 2016, tali pratiche bancarie di anatocismo, seppur vietate dal legislatore, sono continuate ugualmente a danno della generalità di affidati e prenditori di prestiti bancari, dando luogo ad azioni inibitorie e sentenze dei Tribunali, che hanno condannato le principali banche a non praticare più alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica, in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori.
Facendo un calcolo sul volume medio degli impieghi affidati, dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016, la vietata pratica di calcolare interessi sugli interessi a danno delle imprese e di altri soggetti economici che hanno avuto prestiti, fidi, scoperture di conto corrente, si arriva ad una forbice tra 6,7 e 7,8 miliardi di euro, incamerati dal sistema bancario, che non dovevano essere percepiti e che in virtù della legge e delle pronunce dei tribunali nelle inibitorie, devono essere restituiti.
Invece di procedere alla restituzione del ‘maltolto’ ad imprese ed altri affidati, il sistema bancario pretende, dal 1 marzo 2017, interessi capitalizzati nel trimestre 30 settembre- 30 dicembre 2016 e gli interessi di mora a partire da mercoledì p.v. 1 marzo 2017, in virtù del ripristino dello stesso anatocismo, già dichiarato illegittimo da 20 anni di battaglie giudiziarie di Adusbef, e dalla legge n. 147/2013, evitando accuratamente il diritto alla restituzione o compensazione, di circa 7 miliardi di euro in media, stimati su impieghi affidati e tassi di interessi medi praticati.
Infatti, dall’inizio dell’anno 2017 e con crescente frequenza, banche di primaria importanza hanno notificato, specie a mezzo e mail, comunicazioni “non proprio amichevoli” ai fruitori dei servizi delle rispettive banche identificati sia nei singoli consumatori che nelle imprese e ditte commerciali di piccole, medie e grandi dimensioni, titolate “messaggio in circolarità”, ricordando che a far data dal 1 marzo 2017, l’istituto di credito provvederà ad addebitare gli interessi debitori relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2016; la clientela, per tale motivo, è invitata a provvedere alla copertura pena il blocco operativo del conto corrente”.
La Banca d’Italia, doverosamente informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall’art. 128 del Testo Unico Bancario, per: ‘inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti’, (art,1,lettera a),non interviene, come di consueto per non disturbare gli interessi delle banche socie, configurando anche una omissione in atti d’ufficio, oltre più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari.
In particolare- ha scritto Adusbef negli esposti presentati alle maggiori Procure della Repubblica in data 3 marzo 2017-, alla luce dei fatti esposti, nonché ai richiami giurisprudenziali, dottrinali e alla disposizioni di legge indicati, anche nell’art.128 TUB, si chiede all’On.le Procura di accertare:
– se sotto il profilo degli omessi controlli e della mancata vigilanza non si configuri il reato ex art. 328 c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione);
– se dal tenore letterale delle missive e dalle palesate minacce non si configurino i reati ex artt. 640 c.p. e seguenti nonché ex art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
– se la responsabilità penale eventualmente accertata ed imputabile ad i soggetti sopra richiamati non possa essere stato, invece, d’ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob configurando, altresì, il reato ex art. 170bis D.Lgs. n. 58/98,nonché altri eventuali illeciti penali come rubricati nel D.Lgs. n. 58/1998.
Dai calcoli sugli impieghi ricapitalizzati con l’illecito anatocismo, effettuati dagli esperti contabili Adusbef, si evince un indebito lucro, solo per i fidi alle imprese di 2.410 miliardi di euro dal 1 gennaio 2014 al 31 ottobre 2016 (ossia 811,830 mld di euro nel 2014; 808,338 nel 2015; 790,085 mld di euro tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2016), di 34,33 euro ogni 1.000 euro di scoperto, quindi un somma da rimborsare o compensare, approssimata per difetto, tra 6,7 e 7,8 mld di euro.
Poiché le banche minacciano il blocco dei conti, in caso di mancati pagamenti, sul sito www.adusbef.it è stato pubblicato un fac simile di autotutela, per impedire il blocco dei conti correnti, la diffida e messa in mora ed il ripristino degli inviolabili diritti acquisiti, anche mediante azioni giudiziarie.
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