Agnano – Vinto il ricorso contro la cartella esattoriale del Consorzio di Bonifica

Non bastavano i terremoti e il bradisisma a scuotere l’area di Agnano, al confine con Pozzuoli. Ci si era messo anche il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei bacini flegrei.

Ma per fortuna poche ore fa è stata depositata la sentenza che ha stabilito il diritto di un contribuente a non pagare ingiusti balzelli.

«Al fine di un legittimo esercizio del potere impositivo da parte dei Consorzi è necessario che gli immobili ricevano un beneficio “particolare” della esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione».

Parola del giudice monocratico della tredicesima Sezione Tributaria di Napoli, che ha dato ragione ad un contribuente cui era pervenuta una esorbitante richiesta di pagamento da un Consorzio di Bonifica.

In particolare, nel gennaio scorso al contribuente era piombata in casa una cartella di pagamento da oltre 2.100 euro – per il solo anno 2023 – da parte del Consorzio di Bonifica Conca di Agnano, in relazione ad alcuni immobili di sua proprietà, per «pagamento quote servizio di bonifica e miglioramento fondiario».

Assistito dal dottor Antonio Polito, commercialista e revisore dei conti, il contribuente ha presentato un ampio ed articolato ricorso, pienamente accolto dal giudice monocratico con sentenza di poche ore fa.

Antonio Polito. In apertura, la conca di Agnano

Citando specifiche massime di Cassazione, il difensore ha infatti eccepito che «non è sufficiente la mera inclusione dell’immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente». Difatti, prosegue il ricorso, «per poter assoggettare a contribuzione detti beni è necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dalle opere di bonifica». La Suprema Corte, in una ulteriore sentenza citata nel ricorso, specifica inoltre che il vantaggio può essere generale, ma non può essere generico. In altre parole – come ha evidenziato il giudice tributario nella sentenza – spettava all’ente consortile dimostrare l’eventuale vantaggio ricevuto dagli immobili del contribuente. Cosa che non era avvenuta.

Insomma, per una volta ha trionfato il diritto del cittadino.

Cari lettori, se vi vedete recapitare un’imposizione di pagamento che ritenete ingiusta non perdete fiducia nella giustizia. Non sempre, ma molte volte il diritto del cittadino contro il moloch burocratico cieco e sordo (che però quando si tratta di riscuotere denaro ci vede benissimo) viene riconosciuto.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo ricorso – dichiara a caldo Antonio Polito – anche perché gli immobili in questione, come abbiamo documentato nel ricorso, erano tutti ubicati in aree urbane ed allacciati alla rete fognaria comunale, quindi assolutamente lontani da paludi o zone simili». Si aggiunga che la contribuzione veniva richiesta dal Consorzio sulla base di un “Piano di classifica” risalente all’anno 2016, quindi ormai completamente obsoleto.

Di qui la sentenza in favore del contribuente, con condanna dell’ente impositore alle spese di giudizio.

Una sentenza destinata sicuramente a fare giurisprudenza, tutelando tanti altri contribuenti.


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