Sono sempre più frequenti le richieste di assistenza telefonica dei genitori separati, disorientati dal periodo storico che stiamo vivendo che ha stravolto la nostra quotidianità. Le misure emanate dal Governo per arginare il Covid-19 hanno influito sugli aspetti pratico-logistico ed economici della nostra vita ma, purtroppo, la regolamentazione ha lasciato spazi normativi vuoti, all’interno dei quali non è facile orientarsi.
Qui alcune fra le domande più frequenti fra quelle pervenute e le relative risposte.
“Avvocato, è il mio turno per stare con mio figlio, cosa scrivo nell’autocertificazione?”.
In questo caso bisogna distinguere a seconda che le visite vadano effettuate all’interno dello stesso Comune oppure di un Comune diverso da quello di residenza.
Nel primo caso, lo spostamento rientra nelle “situazioni di necessità”, sul punto infatti è anche intervenuta una circolare governativa.
Nel secondo caso, invece, le nuove regole parlano di “assoluta urgenza”. Tuttavia, non è specificato, se nella dicitura rientri anche il diritto di visita. Pertanto, si suggerisce di precisare nell’autocertificazione l’esercizio del diritto di frequentazione, allegando una copia del provvedimento di separazione o divorzio dal quale risultino i giorni di visita fissati dal tribunale.
Tuttavia, il diritto di visita deve essere limitato solo se strettamente necessario per limitare il contagio e, quindi, in condizioni particolari, come, per esempio, quando il genitore non affidatario lavori in una struttura tipo ospedale, dove siano transitati anche malati di covid-19 o se il genitore non affidatario sappia di essere a rischio. In casi simili il diritto di visita può essere esercitato mediante forme alternative come videochiamate e incontri via skype.
“Avvocato, la mia ex moglie non vuole farmi vedere mio figlio, come posso fare?”.
Premesso che il diritto di visita va contemperato con il primario interesse del minore a non essere esposto a rischi, tuttavia, se un papà rispetta le regole e non svolge una professione potenzialmente a rischio, non ci sono motivi fondati per giustificare il mancato incontro con il minore, precisando che tale situazione di incertezza sicuramente colpisce di più la figura genitoriale paterna, poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, i minori hanno la residenza privilegiata pressa la casa familiare con la madre.
Quindi come difendersi dalla negazione del diritto di visita delle madri?
I Tribunali sono operativi per i procedimenti d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Ovviamente, se la domanda del papà dovesse essere accolta, le conseguenze andrebbero dal semplice richiamo alla modifica della regolamentazione dell’affido.
“Avvocato, ho chiuso l’attività, come faccio a pagare l’assegno di mantenimento?”.
E’ doveroso precisare che, nonostante le serie e oggettive difficoltà economiche del momento storico, pur se individuate nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, disciplinata dagli artt. 1256 a 1258 del Codice Civile, in forza della quale l’attività impedente è strettamente collegabile a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili, non pagare l’assegno di mantenimento resta comunque un reato. Pertanto, è possibile ricorrere in via d’urgenza al Tribunale o qualora tra i coniugi vi fosse un rapporto collaborativo, formalizzare un accordo anche per il tramite di una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni limitatamente alla durata dell’emergenza del coronavirus.
Il genitore non collocatario potrebbe, per esempio, proporre all’altro coniuge di tenere i figli al 50% (non lavorando) in deroga al provvedimento del Tribunale; in questo caso, l’assegno di mantenimento non avrebbe più ragione di esistere, venendo ad essere applicato un momentaneo affido condiviso paritario.
Nel caso, invece, di rapporti conflittuali, nei quali è sicuramente difficile raggiungere un accordo con l’altro coniuge, si suggerisce di trasmettere una comunicazione formale alla controparte, nella quale si esplicitano le motivazioni che portano all’impossibilità temporanea di versare totalmente o parzialmente il mantenimento e, in alternativa, a mezzo del proprio Legale, ricorrere al Tribunale chiedendo l’emissione di un provvedimento anche inaudita altera parte.
In conclusione dunque, appare di tutta evidenza come rilevante sia l’impatto dell’emergenza del Covid-19 su molte famiglie di separati e/o divorziati riguardo soprattutto all’erogazione del mantenimento per coniuge e figli.
Alla luce delle argomentazioni fornite, reiterando la necessità di un pronto intervento normativo al riguardo, si ritiene che sebbene il Covid-19 determini situazioni di palese difficoltà nella corresponsione del mantenimento, la predetta emergenza può ragionevolmente identificarsi quale presupposto su cui fondare una richiesta di modifica delle condizioni di affidamento, separazione, ovvero di divorzio, privilegiando in tale intento strumenti stragiudiziali improntati alla conciliazione e al richiamo, soprattutto, ove possibile, del buon senso comune. Parimenti, si ritiene non prudente e non rispettoso dei doveri di assistenza morale e materiale, fondanti il cardine dei principi della famiglia, strumentalizzare la situazione di pandemia che stiamo vivendo per rifuggire o peggio, avanzare, richieste di sospensione del mantenimento.
Avvocato Angelo Pisani
presidente Noi Consumatori
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