DOCUMENTI – BREVE STORIA DEI VACCINI

Pubblichiamo la storia dei vaccini, testo redatto dall’avvocato Valentina Scaramuzzo, esperta del settore e difensore in numerosi giudizi riguardanti l’ambiente e la salute umana.

 

La storia dei vaccini è una storia che non nasce tra gli scienziati, ma tra il popolo.

Il nome vaccino, viene da “vacca” e la parola “vaccino” deriva direttamente dal “vaiolo vaccino”, cioè “vaiolo delle vacche”, un parente povero del vaiolo, che quando dalla mammella della vacca passava alle mani del mungitore li rendeva immuni al vaiolo umano.

Il primo che decise di “ vaccinare” tutta la famiglia, fu un contadino, ancor prima del ben noto brillante medico ,e ricercatore inglese,Edward Jenner,che decise di ripetere l’esperimento sul figlio della portinaia, un bambino di 8 anni,a cui innestò nel braccio una piccola quantità di materiale purulento prelevato dalle ferite di una donna malata di VAIOLO VACCINO, la forma di Vaiolo che colpiva i bovini, e in forma cutanea, lieve, anche gli allevatori.

Il bambino non ebbe nessun disturbo e in seguito , Jenner dimostrò che il piccolo era diventato immune alla forma umana del VAIOLO. A questa pratica venne dato il nome di vaccinazione.

OBBLIGO VACCINALE

vaccini1La comparsa dell’obbligo vaccinale nella storia non ha origini ben definite.

Nel Regno di Napoli, fu resa obbligatoria, con l’aiuto di una Chiesa che, allora si poneva a sostegno del progresso e della modernità. Fu nel 1803 che Carlo IV di Spagna, sensibilizzato dal fatto che sua figlia Maria Luisa aveva contratto il vaiolo, organizzò la famosa spedizione Balmis, dal nome del dott. Francisco Javier de Balmis, per trasportare il vaccino verso le colonie spagnole nell’America del sud e nelle Filippine, attraverso una catena di orfanelli,tra gli 8 e i 10 anni,in un modo più che brutale. I fanciulli, due per volta , ricevevano l’inoculo sul braccio e quando la pustola vaccinica si era formata, “passavano” il pus vaccinale ad altri due, e così via fino all’arrivo nel Nuovo Mondo, stabilendo in quei Paesi programmi di vaccinazione di massa.

Si fa risalire al 1805 un decreto con il quale Napoleone prescriveva che tutti i soldati della sua armata, che non avevano contratto ancora il vaiolo , venissero “obbligatoriamente” vaccinati.

Il vaccino antivaiolo, dapprima obbligatorio per le reclute (Francia, Prussia, Regno di Sardegna), venne poi esteso alla popolazione civile ( in Europa nel 1871, negli USA l’anno successivo).

In Italia, è con la Legge CRISPIPAGLIANI del 1888, che s’impone l’obbligo della vaccinazione antivaiolosa per i nuovi nati, con successiva scomparsa del vaiolo nel 1925.

Pur tuttavia ,l’obbligo di vaccinare contro il vaiolo tutti i nuovi nati rimase e fu sospeso solo nel 1977 finché fu abolito nel 1981.

Nel 1929 viene resa disponibile la vaccinazione antidifterica,resa successivamente obbligatoria in tutti i nuovi nati nel 1939.

Nel 1959 si rende disponibile il vaccino per la polio, dapprima con il vaccino di SalK e successivamente con il vacino di Sabin, rendendolo obbligatorio per tutti i nuovi nati a partire dal 1966.

Nel 1963 viene resa obbligatoria, per i lavoratori riconosciuti a rischio, la vaconazione antitetanica, obbligatoria per i nuovi nati dal 1968.

La storia successiva delle vaccinazioni è fatta di una serie di progressi tecnici,fino allo sviluppo dei nuovi vaccini, che non vengono più ottenuti a partire dagli agenti infettivi , cosiddetti “naturali”, ma vengono sintetizzati con tecniche di bio-ingegneria.

Schermata 2017-02-19 alle 10.39.15Sebbene i vaccini odierni si caratterizzino per un elevato contenuto tecnologico, che dovrebbe garantirne la sicurezza e l’efficacia, si assiste oggi ad un fenomeno culturale, a motivo del quale esistono crescenti sacche di preoccupazione e di perplessità nella popolazione, in relazione a possibili effetti avversi dei vaccini.

Il fenomeno indicato come vaccine hesitancy, sempre più diffuso in Europa e nei Paesi socialmente avanzati, come risulta da studi eseguiti di recente dalla European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, 2015), interessa gruppi eterogenei di cittadini che esprimono in modo diverso la loro indecisione/paura nei confronti dei vaccini: alcuni accettano i vaccini ma sono complessivamente preoccupati dal loro utilizzo, altri tendono a differirne i tempi di esecuzione o rifiutarne solo alcuni, altri ancora li rifiutano in blocco.

Essere obiettori, non significa essere contro i vaccini, ma critici verso la loro composizione e le modalità con le quali vengono somministrati.

Gli obiettori vogliono, come i genitori che vaccinano, salute e sicurezza per i loro figli, ma vogliono anche poter esercitare un consumo critico dei vaccini , ragionamento che pare possibile per tutti i farmaci ad eccezione dei vaccini.

E poiché, come tutti i farmaci, possono avere degli effetti collaterali, anche gravi,si auspicherebbe che, anche le vaccinazioni dovrebbero rimanere una scelta personale e non un obbligo.

E’ opportuno ricordare che in Italia, con la diffusione dei primi vaccini, il legislatore negli anni ’60 previde la obbligatorietà delle vaccinazioni per difterite, tetano,e poliomelite con specifiche sanzioni penali a carico dei genitori che omettessero di vaccinare i propri figli e con l’obbligo per le scuole di verificare l’avvenuta vaccinazione come presupposto della frequenza scolastica.

Con la legge di depenalizzazione 689/81, il reato di omessa vaccinazione fu trasformato in illecito amministrativo, tanto che l’ultimo obbligo di vaccinazione contro l’epatite B, introdotto con la L.165/1991, fu sanzionato solo in via amministrativa.

Con la riforma sanitaria introdotta con la L.833/1978, il Ministero della salute ed il legislatore hanno puntato più sull’informazione e sulla persuasione che sulla repressione,tanto che vaccini introdotti successivamente, come quello contro la pertosse, la meningite,la varicella, sono solo raccomandati, ma non obbligatori.

Con il DPR n°355/1999, viene soppresso il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati, divieto che era nettamente in contrasto con il principio costituzionale dell’istruzione obbligatoria per tutti i minori (art.34 cost. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita……).

Ed è di questi giorni, la polemica sulla proposta di legge della Regione Toscana,  di introdurre l’obbligo di vaccinazione per tutti i bambini iscritti alla scuola materna e all’asilo nido ,misura già introdotta recentemente in Emilia Romagna, con una legge regionale , dello scorso novembre, che introduce l’obbligatorietà dei vaccini per essere ammessi agli asili nido.

vaccini-- Senza addentrarmi nel dibattito ideologico dilagante, non posso esimermi dal condividere la preoccupazione che suscitano le prese di posizioni di molte autorità pubbliche, come il voler reintrodurre il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati e addirittura, la previsione di sanzioni disciplinari per i medici che facciano propaganda anti vaccinale. Viene rimproverato loro di “remare contro” le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha presentato un documento approvato all’unanimità dal consiglio dove si schiera senza se, e senza ma, a favore dei vaccini e tra le proposte a “tutela della collettività”, contro il fronte anti-vaccini, la Fnomceo elenca anche sanzioni per i medici che li sconsigliano, sanzioni per “violazione del codice deontologico” che quindi possono arrivare fino alla radiazione.

Nel documento – approvato l’8 luglio 2016 – infatti si legge: “Solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione deontologica”.

I medici “dissidenti” potrebbero essere radiati qualora si oppongono alle vaccinazioni, o nel caso in cui la pressione non sia “eccessiva”, potranno semplicemente essere sanzionati o sottoposti a provvedimenti disciplinari.

E’ vero che, i medici nell’esercizio della professione devono attenersi alle conoscenze scientifiche e devono seguire le linee guida, accreditate e condivise dalla comunità scientifica, ma è anche vero che l’elaborazione delle linee guida è frutto,della libera ricerca in medicina.

Minacciare sanzioni a coloro che , per motivate ragioni scientifiche non si allineano alle decisioni delle autorità sanitarie non è rispettoso di quella libertà di ciascun medico, garantita dall’art.33 della Costituzione : “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

Alla luce dell’ordinamento giuridico vigente, l’obbligo di eseguire le vaccinazioni non è coercibile. Ultimamente , si sta sentendo parlare di voler introdurre la coercizione della vaccinazione ad opera del Sindaco , in virtù dei poteri attribuitigli dall’art.117 del D.Lgs112/1998.

Ma quei poteri di intervento presuppongono che ci sia già in atto un’ epidemia, un urgenza di intervenire, il che non è conciliabile con le ordinarie campagne di vaccinazione.

L’art.32 della Costituzione dice che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, ma la legge è vincolata in questo senso, perché in nessun caso possono essere violati “ i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’art.32 C. tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. Solo uno stato di necessità, per la salute pubblica, consente al legislatore, l’imposizione di un trattamento sanitario.

C’è poi da aggiungere che, l’eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento, sarebbe preclusa dalla CONVENZIONE DI OVIEDO, del 1997, recepita in Italia con la L.145/2001, che ha stabilito il principio dell’autodeterminazione in materia di salute e, dato che la vaccinazione è un trattamento preventivo, proposto a persone sane, in questo ambito, non si può configurare lo stato di necessità, è necessario avere il consenso del paziente o del suo rappresentante legale e nel caso del minore , è il genitore che deve decidere se accettare o meno la vaccinazione di suo figlio.

Normativa europea.

L’Unione Europea, pur consigliando gli Stati di dotarsi di vaccini non ne prevede l’obbligo.

E sul punto gli Stati sono divisi: in alcuni la vaccinazione è obbligatoria (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), mentre in altri non lo è (Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia). Esiste infine un gruppo di lavoro legato ad un progetto (Venice III) collegato all’OMS che studia la possibilità di coordinare le politiche europee sui vaccini, senza però che si sia raggiunto un punto di arrivo in tal senso.

Oggi in Italia,le vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati, secondo il più recente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale,sono quelle per difterite, tetano, poliomielite, epatite B.

Schermata 2017-02-19 alle 10.39.39Casi particolari di vaccini obbligatori riguardano alcune categorie di persone e lavoratori, ad esempio la vaccinazione antitetanica è obbligatoria, oltre che per tutti gli sportivi affiliati al CONI, per i lavoratori agricoli, i metalmeccanici, gli operatori ecologici, gli stradini, i minatori, gli sterratori, etc.

Altre vaccinazioni sono “raccomandate” e quindi facoltative, ad esempio quelle contro morbillo, parotite,pertosse, rosolia, Haemophilus influenzae b, pneumococco, menigococco C e,recentemente, papilloma virus umano (HPV).

C’è da ricordare che in Italia, il vaccino contro l’EPATITE B, è obbligatorio dal 1991, grazie all’allora Ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo.

Quest’ultimo, insieme al responsabile del settore farmaceutico del Ministero , Duilio Poggiolini, intascò ben 600 milioni di lire dall’azienda Glaxo-Smithkline, unica produttrice del vaccino EngerixB. La somma servì per rendere il vaccino obbligatorio in Italia, nonostante l’assenza di sufficienti sperimentazioni.

Entrambi i Ministri sono stati condannati in via definitiva, con sentenza della Cassazione, per questo e per altri gravi reati, ma oggi, a distanza di quasi trent’anni, con sentenze passate in giudicato dalla Cassazione, il vaccino in questione resta obbligatorio.

E’ innegabile che le logiche politiche ed economiche spesso e volentieri non hanno molto a che fare con le esigenze della popolazione, e avere qualche dubbio, sull’utilità e obbligatorietà della “punturina” contro l’epatite B è più che lecito.

Recentemente poi, è stata presentata una denuncia alla Corte dei Conti contro l’attuale Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per danno erariale, sull’assunto che il vaccino esavalente, non è obbligatorio,poiché sono solo 4 quelli obbligatori.

La differenza allo Stato e al Ssn è di 114 milioni!

Confronto fra i Paesi europei in merito all’obbligatorietà delle vaccinazioni per tutta la popolazione (Fonte: Eurosurveillance, 2012)

Austria  –
Belgio polio
Bulgaria difterite, emofilo, epatite B, malattia batterica invasiva da pneumococco, Mpr, pertosse, polio, tetano, tubercolosi
Cipro  –
Repubblica Ceca difterite, emofilo, epatite B, Mpr, pertosse, polio, tetano
Danimarca  –
Estonia  –
Finlandia  –
Francia difterite, tetano, polio
Germania  –
Grecia difterite, epatite B, tetano, polio
Ungheria difterite, emofilo, epatite B, Mpr, pertosse, polio, tetano, tubercolosi
Islanda  –
Irlanda  –
Italia difterite, tetano, epatite B, polio
Lettonia difterite, emofilo, epatite B, Hpv, malattia batterica invasiva da pneumococco, Mpr, pertosse, polio, rotavirus, tetano, tubercolosi
Lituania  –
Lussemburgo  –
Malta difterite, polio, tetano
Paesi Bassi  –
Norvegia  –
Polonia difterite, emofilo, epatite B, Mpr, pertosse, polio, tetano, tubercolosi
Portogallo  –
Romania difterite, emofilo, epatite B, Mpr, pertosse, polio, rotavirus, tetano, tubercolosi
Slovacchia difterite, emofilo, epatite B, malattia batterica invasiva da pneumococco, Mpr, pertosse, polio, tetano, tubercolosi
Slovenia difterite, emofilo, epatite B, Mpr, pertosse, polio, tetano
Spagna  –
Svezia  –
Regno Unito  –

 

Nella panoramica Europea, peculiare, è ciò che prevede la normativa della Repubblica di San Marino…. antica terra della libertà.

Qui, attualmente si considerano obbligatorie le vaccinazioni per 9 patologie, quali Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Morbillo, Parotite, Rosolia e AntihaemophilusInfluentiae.
Mentre sono raccomandate le vaccinazioni antinfluenzali, antirabbica per categorie a rischio, antipneumococcica, antimeningococcica e per il Papilloma Virus umano (HPV consigliato a bambine ed adolescenti tra 9 e 15 anni e giovani donne tra 16 e 26 anni).
Le vaccinazioni, sia quelle obbligatorie sia quelle raccomandate, sono gratuite per tutta la popolazione ed eseguite dal Servizio di Cure Primarie e Medicina territoriale.

Dal maggio 1995 è in vigore una normativa che disciplina le vaccinazioni, aggiornata da un decreto del 2008, in cui si riconosce tra l’altro, il diritto all’obiezione da parte del vaccinando (o di chi ne esercita la potestà parentale o di chi ne fa le veci in caso di minore) avverso le vaccinazioni obbligatorie. Agli obiettori, lo Stato chiede di stipulare per conto proprio una assicurazione per la responsabilità civile a terzi in caso di danni da contagio .

E come ogni atto medico, anche i vaccini possono provocare effetti indesiderati, a volte anche gravi e permanenti.

Il legislatore nel nostro paese,è intervenuto a disciplinare questa evenienza con la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 titolata:“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

La legge n°210/92 nasce tra il finire degli anni ’80 ed i primi anni ’90 da una duplice esigenza:

  • riparare all’incostituzionalità della L.51/66 “obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica” che non aveva previsto un equo ristoro a coloro i quali da tali vaccinazioni avessero riportato danni;
  • dare una risposta ai gravissimi inadempimenti del Ministero della Sanità che, trasgredendo ai doveri istituzionali, aveva omesso di rendere obbligatori controlli per la prevenzione della diffusione di malattie infettive attraverso trasfusioni, somministrazione di plasma derivati ed emoderivati.

La Corte Costituzionale ha precisato che “se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 27/1998).

L’indennizzo è previsto a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica” ed anche nei confronti di altri soggetti appositamente indicati dall’art. 1 della legge 210/1992, tra cui figurano anche le persone non vaccinate, che abbiano riportato i medesimi danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata.

L’indennizzo era inizialmente escluso nei confronti delle persone danneggiate da quei vaccini non obbligatori, ma raccomandati dalle autorità sanitarie, anche in occasione delle cd. “campagne di prevenzione”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n°107/2012 ha tuttavia esteso il beneficio anche nei loro confronti.

L’indennizzo consiste in un assegno non reversibile, determinato nella misura da apposito sistema tabellare e,qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo, un assegno una tantum, da erogare ai soggetti a carico.

A norma dell’art. 3 della legge 210/90 i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni…….

I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Indennizzo e risarcimento del danno, potranno essere richiesti cumulativamente in quanto il primo assume il significato di una misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale, mentre il secondo trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dell’ amministrazione di tipo giudiziario.

Schermata 2017-02-19 alle 10.39.24La Corte di Cassazione, ha reputato che il criterio da utilizzare per l’individuazione del nesso di causalità ai fini della concessione dei benefici di cui alla legge 210/92 è quello di una ragionevole probabilità scientifica, unitamente alla mancanza di altre < con> cause determinanti.

Al fine di ottenere il risarcimento (il termine esatto è “indennizzo”) per i danni provocati da vaccino, nella (probabile) ipotesi in cui il Ministero della Salute non decida “spontaneamente” di pagare l’indennizzo, occorre agire in giudizio contro lo stesso Ministero e provare il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia, provando che questa è conseguenza del primo.

Come prima cosa occorre espletare l’iter amministrativo previsto dalla legge. In particolare, si deve presentare domanda di indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 tramite la locale “A.S.L.” alla Commissione Medico Ospedaliera (“C.M.O.”) del Dipartimento di Medicina legale di competenza distrettuale.

In caso di rigetto della richiesta, si deve presentare al Ministero della Salute ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 210/1992 avverso il provvedimento di diniego.

Ovviamente in tali domande si deve specificare che prima del vaccino la persona era sana e che nel caso specifico non vi sono state delle cause o concause che possono aver determinato l’insorgenza dello stato di malattia. E’ opportuno allegare delle relazioni di medici e di esperti che testimonino che prima del trattamento la persona era sana e che escludano l’esistenza di concause.

In caso di rigetto delle domande azionate in via amministrativa è necessario agire in via giudiziaria contro il Ministero della Salute quale soggetto legittimato passivamente.

Prima di concludere, una breve riflessione.

L’Italia è uno dei pochi paesi Europei nei quali le vaccinazioni infantili sono rimaste obbligatorie e vengono praticate in massa, senza un adeguato controllo preventivo sulle condizioni del sistema immunitario dei bambini.

Il calendario vaccinale prevede che a partire da nemmeno tre mesi dalla nascita, ai bambini si pratichi la vaccinazione esavalente che comprende oltre alle quattro vaccinazioni obbligatorie,(difterite, tetano, poliomielite, epatite B) anche i due vaccini facoltativi contro la pertosse e la haemophilus influenzae di tipo B. In alcune regioni viene praticata in contemporanea anche la vaccinazione contro lo pneumococco.

Spesso, tutto questo ai genitori non viene spiegato. A volte capita loro di apprendere solo il giorno della vaccinazione che i vaccini che stanno per essere inoculati al loro bambino sono 6 invece di 4. In quel contesto, viene fatto firmare loro un modulo di “consenso informato” senza che in realtà, vengono informati di alcunché.

A volte, qualche genitore ha provato a chiedere di fare solo le 4 vaccinazioni obbligatorie, ma viene detto loro, che i vaccini singoli non sono disponibili.

Falso! E’ diritto dei genitori pretendere di fare eseguire sui propri figli solo le vaccinazioni obbligatorie, sia singolarmente che tutte insieme, così come è loro diritto esprimere il loro dissenso informato, perché solo con una corretta informazione, si potranno raggiungere dei risultati seri di prevenzione.

Avvocato Valentina Scaramuzzo

 

 


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2 pensieri riguardo “DOCUMENTI – BREVE STORIA DEI VACCINI”

  1. FIRMA CONTRO OBBLIGATORIETA’ DI 13 VACCINI – PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE 2679 DEL PD (2.2.2017)
    FIRMA E FAI FIRMARE CONTRO L’OBBLIGATORIETA’ DEI VACCINI – PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE 2679 DEL PD (PARTITO DITTATURA) – PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PUBBLICHE O PRIVATE
    UNA LEGGE CHE NON CONCEDE PIU’ VIA DI SCAMPO,
    SE NON L’EMIGRARE NEI PAESI CIVILI EUROPEI. https://www.change.org/p/alla-corte-costituzionale-italiana-firma-contro-obbligatorieta-dei-vaccini-prevista-dal-disegno-di-legge-2679-del-pd?recruiter=38282632&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-md-google-no_msg
    VOGLIAMO LEGGERE UNO STRALCIO DI UNA LEGGE LIBERTICIDA, AGGRESSIVA, DITTATORIALE, ANTICOSTITUZIONALE DA GULAG STALINISTA? Francesca Puglisi scrive, cambiando l’articolo 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, che “al fine di tutelare la salute dei cittadini, costituisce requisito necessario per l’accesso ai servizi educativi pubblici e privati e alle scuole di ogni ordine o grado, statali, paritarie private e degli enti locali, l’aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente”. Toccherà quindi “ai dirigenti scolastici dei servizi e delle scuole all’atto dell’iscrizione alla scuola o agli esami, richiedere la presentazione della relativa certificazione, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette”. E questa “copia della certificazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni è conservata nel fascicolo personale dell’alunno”.

  2. Endriti Myrtaj ha detto:

    Siamo genitori di una bambina di tre anni quasi e siamo contro l’obbligo dei vaccini o per lo meno contro alla somministrazione uguale per tutti in quanto non sono tutti uguali ne bambini ne adulti. In quanto genitori responsabili ne sprovveduti e ne parte del gregge vogliamo potere scegliere e decidere per la salute dei nostri figli.
    Grazie per la comprensione.
    Endriti Myrtaj

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